Precisazione della Cancelleria

Precisazioni dalla Cancelleria • Nella scelta dei padrini nel sacramento del Battesimo, il Parroco si accerti che essi abbiano i requisiti previsti dal can. 874 del Codice di Diritto Canonico e dal nostro Direttorio liturgico pastorale per i sacramenti dell’iniziazione cristiana del 1992. • Nello specifico, “si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina” (can. 873). In questo ultimo caso non possono essere ammessi come padrini di Battesimo due uomini o due donne. • Per quanto riguarda l’ufficio di padrino nel sacramento della Confermazione, le norme rimandano sostanzialmente a quelle previste per i padrini del Battesimo. In particolare, il Codice suggerisce che “è conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo” (can. 893 §2), dunque non sia il padre o la madre. • Alle norme generali si aggiungono, nella nostra Diocesi, gli orientamenti dati a suo tempo dall’Arcivescovo che sottolineano l’inopportunità che a fare da padrini siano i fidanzati fra di loro, come pure colui che abbia ricevuto la Cresima nella stessa celebrazione. • Si precisa infine che è tuttora in vigore il Decreto Arcivescovile riguardante la Cresima di coloro che si trovano in situazione irregolare di matrimonio, dei conviventi e dei cosiddetti fuggitivi: essi sono tenuti a ricevere il sacramento della Confermazione prima del matrimonio canonico, alle condizioni previste dallo stesso Decreto.